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La nuova Legge di Bilancio del 2020 non prevede alcun aumento dell’imposta ipotecaria e catastale per quanto riguarda la vendita e il trasferimento di proprietà di immobili, donazioni e successioni. L’ultimo aumento dell’imposta lo si aveva avuto nel 2013 con il D.L.
n.104 dove erano state apportate importanti modifiche che vedevano da un lato la riduzione del carico fiscale per quanto riguardava le vendite tra privati; dall’altro un aumento dell’imposta fiscale sui trasferimenti imponibili ai fini IVA.
Cosa cambia con la nuova Legge di Bilancio 2020? Leggete con noi le ultime novità sulla normativa catastale vigente.
Normativa catastale vigente: la nuova Legge di Bilancio
A differenza di quanto si era inizialmente pensato, la normativa catastale vigente non prevede alcun aumento dell’imposta ipotecaria e catastale. Nel Documento programmatico di bilancio, varato dal Governo, prevedeva inizialmente un aumento dell’imposta da 50 euro a 150 euro sui trasferimenti immobiliari come la prima casa e altri immobili.
L’aumento sarebbe stato possibile solo se accompagnato da una diminuzione delle tasse per poter raggiungere un equilibrio che si basava sulla riduzione da 200 euro a 150 euro per ciascuna imposta sui trasferimenti immobiliari. Alla fine il Governo ha fatto “marcia indietro” lasciando invariate le imposte ipotecarie e catastali e la cedolare secca al 10%.
Cos’è l’imposta di registro ipotecaria e catastale?
Gli immobili (terreni, fabbricati) sono soggetti al pagamento di un’imposta catastale e ipotecaria di registro. Tale imposta agisce su tre fronti: il reddito delle persone fisiche si somma ai redditi degli immobili posseduti. Sul reddito complessivo, in base ad aliquote progressive e scaglioni, viene calcolato l’Irpef e le addizionali regionali e comunali. Ciò comporta che un immobile può essere tassato maggiormente sui redditi complessivi rispetto a quelli di minore entità. In secondo luogo, la tassa colpisce la proprietà e il possesso del bene; infine si applica anche per quanto riguarda il trasferimento mediante donazione, successione ereditaria o compravendita.
Trasferimenti per successione o donazione
Bisogna rammentare che in caso di trasferimenti per donazione o successione di immobili, l’imposta da pagare cambia a seconda del rapporto di parentela e le imposte ipotecarie e catastali.
Compravendita di immobili
La vendita e l’acquisto di immobili attraverso atti tra vivi prevede il pagamento dell’imposta di registro oppure l’IVA e le imposte ipotecaria e catastale. Per gli atti soggetti a IVA non si applica l’imposta proporzionale di registro, bensì l’imposta fissa di registro che è di 200 euro.
Le agevolazioni sulla prima casa
L’imposta di registro prevede delle agevolazioni per quanto riguarda la prima casa. Questa infatti è del 2% rispetto al normale 3% e delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro rispetto alle 168 euro. Nel caso in cui la casa sia stata venduta da una società di costruzione, oltre al pagamento dell’IVA del 4% sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale che montano a 200 euro.
Esempio di calcolo
Se la casa acquistata ha un valore di 200.000 euro, il privato deve pagare un’imposta di registro del 2% che sul valore di 200.000 è pari a 4.000 euro; l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e un’imposta catastale fissa di 50 euro.
Se invece la prima casa è stata venduta da una società di costruzione allora il privato dovrà pagare l’IVA del 4% che su 200.000 equivale a 8.000 euro; l’imposta di registro fissata a 200 euro; le imposte ipotecaria e catastale fisse di 200 euro.
L’IVA ridotta del 4% e del 10%
Per tutte le operazioni assoggettate a IVA in alternativa all’imposta di registro non sono previste delle modifiche. Quindi si applica l’IVA ridotta del 4% per quanto riguarda l’acquisto della prima casa e l’aliquota del 10% per tutti gli altri immobili. Nel caso in cui la vendita della casa sia assoggettata all’IVA, la base imponibile per il calcolo dell’imposta è data dal prezzo concordato tra le parti nell’atto di compravendita.
Calcolo delle imposte per la compravendita di immobili
Le imposte dovute devono essere versate dal notaio quando l’atto di compravendita dell’immobile viene registrato. Bisogna distinguere, però, le varie imposte che si applicano a chi vende e quelle che si applica a chi acquista.
Imposte dovute da chi vende
La base imponibile ai fini di calcolo dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale deve essere ricavata dal valore dell’immobile e non quello pagato al momento dell’acquisto del medesimo. Ciò vale se l’atto di compravendita viene effettuato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, professionali o artistiche.
Se si dovessero verificare delle condizioni per le quali si ha una perdita parziale o totale occultamento di quanto effettivamente pagato o se nell’atto di compravendita c’è un importo inferiore rispetto a quello concordato, il calcolo delle varie imposte viene effettuato sia sul valore effettivamente pagato e sia su quello concordato. Inoltre, è prevista anche una sanzione che va dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella versata.
Imposte dovute da chi acquista
Per chi acquista l’immobile, invece, deve farne esplicita richiesta al notaio al momento della stesura dell’atto. In questo caso l’imposta è calcolata sul valore dell’immobile e non sul totale della cessione. Tale agevolazione prevede anche la riduzione del 30% dell’onorario del notaio. Questo viene calcolato sul valore dell’immobile che si trova nell’atto di compravendita. Questa tassazione è consentita solo per gli immobili ad uso abitativo e non per un uso diverso come negozi, terreni, uffici e altro.
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